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Collaboratori di studio medico: sicurezza e tutela della salute.

DATA
18.09.2008

NOTIZIA
Gli obblighi dal D.Lgs. n. 626/1994 al nuovo D.Lgs n. 81/2008

Il medico titolare di studio è responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il decreto legislativo n. 626/94, con le sue integrazioni e modifiche (D.Lgs. n. 242/96), ha recepito le normative comunitarie sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e trova applicazione anche negli ambulatori medici.
Ora, in attuazione dell’art.1 della legge n.123\2007, è stato emanato il D.Lgs. n. 81/2008 che riguarda i lavoratori autonomi (art. 2222 CC), come i medici libero-professionisti, per le disposizioni contenute negli artt. 21 e 26 (tabella 1).

Il medico titolare dell'ambulatorio viene a trovarsi nella condizione di datore di lavoro e dunque deve rispettare tutti gli obblighi previsti da queste norme.
Il primo obbligo a cui dovrà attenersi sarà quello di autocertificare, trattandosi di strutture con meno di 10 dipendenti, di aver eseguito la valutazione dei rischi. Dovrà contestualmente provvedere a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora non lo possa svolgere personalmente, e il medico competente, ossia quel collega specialista in medicina del lavoro che sarà il responsabile della sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ambulatorio. Dovrà inoltre provvedere all'informazione o formazione dei propri lavoratori.
Va precisato che per lavoratori la legge comprende anche i soci lavoratori di cooperative o di società che prestino la loro attività per conto della società.

Rischi per la sicurezza e per la salute
Nell'ambito dell'ambulatorio medico si possono identificare diversi e molteplici rischi, che schematicamente possiamo distinguere in:
1) rischi per la sicurezza del lavoratore,
2) rischi per la salute del lavoratore.

Rischi per la sicurezza del lavoratore Sono i rischi infortunistici, legati alle possibili lesioni da taglio o punture con aghi, oppure agli infortuni elettrici dovuti alle apparecchiature utilizzate. In entrambi questi casi un ruolo di prevenzione sarà giocato dalla realizzazione di adeguate procedure di lavoro, tali da evitare le situazioni di rischio (per esempio il non reincappucciare l'ago).
L'ambulatorio in tal senso dovrà contenere appositi raccoglitori per rifiuti che permettano di eliminare gli aghi in tutta sicurezza.
Inoltre è fatto obbligo ai titolari del rapporto di lavoro di tenere a disposizione il registro delle verifiche periodiche di tutti gli impianti elettrici e di provvedere alla manutenzione degli apparecchi elettromedicali. Il personale dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, marchiati CE, quali guanti in vinile, mascherine, occhiali di protezione, adeguato vestiario.
La normativa prevede l'obbligo di registrare sul registro infortuni tutti gli eventi che comportino l'assenza di almeno una giornata lavorativa e non solo quella da segnalare all'INAIL ossia superiore a tre giorni di assenza di lavoro.

Rischi per la salute del lavoratore Si possono classificare principalmente in:

1. i rischi chimici, legati in gran parte alle sostanze utilizzate nell'ambulatorio (detergenti, disinfettanti...); la normativa dal 1992 obbliga a munire ogni ambulatorio delle schede di sicurezza dei preparati utilizzati, ricordandosi di chiederne sempre copia al venditore all'atto dell'acquisto. Queste contengono informazioni relative alle caratteristiche delle sostanze, alle loro proprietà chimico-fisiche, alle modalità di manipolazione e di stoccaggio; inoltre riportano le eventuali precauzioni da adottare per il loro utilizzo ed i relativi provvedimenti sanitari da prendere in caso di intossicazione accidentale.

2. i rischi biologici, legati oltre che all'intervento sanitario diretto sul paziente con possibile esposizione a liquidi biologici (sangue, urina, saliva), anche alle eventuali fasi di raccolta, analisi o di eliminazione dei liquidi stessi;

3. i rischi allergici, legati a una possibile manifestazione allergica sia nei riguardi delle sostanze utilizzate, sia nei confronti di alcune componenti dei guanti o di altri strumenti in lattice presenti nell'ambulatorio;

4. il rischio radiologico può derivare dalle apparecchiature utilizzate per possibile esposizione a radiazioni ionizzanti, che richiedono la classificazione del personale esposto da parte dell'esperto qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/95;

5. il rischio da utilizzo di videoterminali bisogna ricordare che se l'obbligo della sorveglianza sanitaria scatta a un uso continuativo di 4 ore giornaliere, l'obbligo di adeguare gli ambienti di lavoro è sempre previsto, indipendentemente dal reale tempo d'uso del computer;

6. il rischio da agenti fisici può assumere importanza negli studi dentistici per l'utilizzo di strumenti vibranti ad alta frequenza (turbine, micromotori, ablatori);

7. i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi (pazienti) nelle strutture sanitarie, riabilitative e sociali come le case per anziani.

È compito del datore di lavoro organizzare, anche in collaborazione con il medico competente, i corsi di informazione e formazione per i lavoratori sia per far loro conoscere i rischi lavorativi specifici presenti nell'ambulatorio, sia per addestrarli alle procedure messe in atto per eliminare i rischi o per ridurli al più basso livello possibile, onde raggiungere l'obiettivo di lavorare in sicurezza.

Denuncia di infortunio e di malattie professionali
Il medico curante ha l'obbligo di redigere i certificati medici di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ai sensi degli artt. 97 e 139 del DPR n. 1124 del 30.6.1965, la cui violazione è punita ai sensi della legge n. 561\1993.
L'art. 53 del decreto afferma l'obbligo di indicare in tali certificati il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e circostanze ed eventuali alterazioni preesistenti.
Per le malattie professionali il certificato medico dovrà riferire in ordine alla sintomatologia accusata dal lavoratore e su quella rilevata dal medico certificatore. Per i casi denunciati, i medici sono inoltre tenuti a fornire le notizie reputate utili all'istruttoria che si conclude con l'accertamento dei danni mediante i criteri di cui al D.M. Sanità del 5.2.1992.

Infortunio sul lavoro e danno biologico
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, tranne nei casi in cui sussiste anche la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 10 del TU n. 1124 del 30.6.1965.
La Corte Costituzionale già con sentenza n. 356 del 18.7.1991 ha affermato che l'oggetto di tale assicurazione (artt. 2 e 3, legge n. 1124/65) e le relative prestazioni (art. 56 della predetta legge) non comprendono il danno biologico.
Pertanto, non essendo il danno biologico compreso nella tutela assicurativa, l'art. 10 citato non esonera per questo danno il datore di lavoro dalla responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, limitatamente ai casi in cui sussista una condotta colposa o dolosa da parte del datore di lavoro. L'evento colposo è di norma dovuto a violazioni di specifiche norme in materia di prevenzione di infortuni e di igiene del lavoro. In caso di danno biologico causato dal datore di lavoro, il dipendente potrà dunque richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico, da liquidare in aggiunta alle prestazioni rese dall'INAIL, in quanto esse non lo comprendono.

Fonte: www.univadis.it

TAG: medicina del lavoro

Informazioni su : Medicina del Lavoro




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